Regolamento
PREMESSA
Il Consiglio di Amministrazione, nello stabilire le norme che dovranno regolare il buon governo degli stabili ed i rapporti fra gli assegnatari di alloggi e l’Amministrazione della Cooperativa, è stato ossequente alle consuetudini locali, alle vigenti leggi ed allo Statuto.
Esso ha cercato di evitare, per quanto era possibile, ogni prescrizione che potesse apparire non assolutamente necessaria e anche minimamente vessatoria. Tuttavia nell’interesse generale di tutti i soci e nell’intento di assicurare nel migliore modo la felice continuazione dell’intrapresa, che è stata la prima del genere in Torino, ha dovuto disciplinare con disposizioni precise i doveri ed i diritti dei soci e degli inquilini e degli Agenti del Consiglio.
Spetta quindi alla buona volontà di tutti i soci (assegnatari e locatari) accogliere ed osservare tali prescrizioni nel superiore intento di assicurare il massimo buon risultato economico e finanziario alla Cooperativa, che rappresenta un prezioso mezzo per la loro elevazione ed emancipazione economica. Ma tutte le disposizioni degli Statuti e dei Regolamenti non potranno avere virtù di eliminare possibili inconvenienti, ove non siano integrate e vivificate dal buon volere dei soci e degli assegnatari, dalla loro cordiale, fervida ed operosa collaborazione ed al loro sincero interessamento al migliore sviluppo della Cooperativa.
ART. 1
ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI
- Gli alloggi di proprietà della Cooperativa vengono assegnati in uso ai soci in base alla prescrizione degli art. 6 e 7 e dello Statuto.
ART. 2
- L’assegnazione dell’alloggio sarà fatta secondo le seguenti modalità
L’avviso di disponibilità degli alloggi verrà pubblicato, sulla piattaforma web di cui all’art. 5 bis dello Statuto e, come di consueto, mediante affissione sulle bacheche poste negli androni delle scale e nell’Ufficio amministrativo almeno 15 giorni prima della data in cui verrà effettuato lo scrutinio. Ai soci non assegnatari, verrà inviato apposito avviso dell’avvenuta pubblicazione, mediante messaggio di posta elettronica ovvero con altri mezzi tecnologici adeguati.
L’avviso contiene:
– numero dello scrutinio;
– data in cui avverrà lo scrutinio;
– composizione dell’alloggio;
– termine per la presentazione delle domande;
– importo delle spese amministrative stabilite dal CDA;
– modalità di visita dell’alloggio;
Il socio, a pena di inammissibilità, deve presentare la domanda in amministrazione, compilata sull’apposito modulo reperibile sul sito WEB, nei tempi indicati nell’avviso, corredata della ricevuta del versamento delle spese amministrative.
Ad ogni partecipante verrà assegnato un punteggio sulla scorta dei seguenti comprovati requisiti:
– n. 2 punti per ogni anno di anzianità di iscrizione alla Cooperativa fino ad un massimo 30 punti;
– n. 2 punti nel caso in cui il contratto di locazione dell’immobile abitato dal socio sia scaduto o soggetto a sfratto esecutivo per finita locazione;
– n. 1 punto per il socio che abbia la sede di lavoro nel Comune di Torino;
– n. 1 punto qualora i genitori e/o i figli del socio siano residenti nel Comune di Torino;
– n. 1 punto per il socio non assegnatario.
– n.1 punto qualora il nucleo famigliare del socio sia costituito da una famiglia monogenitoriale con figli minori o comprenda persone anziane ultrasettantacinquenni.
L’alloggio verrà assegnato al socio che abbia ottenuto il punteggio più alto.
In caso di parità i soci che abbiano ottenuto il medesimo punteggio procederanno al sorteggio mediante l’estrazione di un numero della tombola e l’appartamento sarà assegnato al socio che abbia estratto il numero più alto.
Allo scrutinio ed all’eventuale sorteggio dovranno assistere almeno 2 soci e 3 componenti del CDA scelti a rotazione.
Dell’esito dello scrutinio ed eventuale sorteggio viene redatto verbale contenente, il nominativo degli scrutinatori, del vincitore e la graduatoria dei partecipanti che verrà pubblicato nell’area riservata della piattaforma web.
In caso di recesso da parte del vincitore (da comunicare all’Amministrazione entro 3 giorni) l’appartamento sarà assegnato al secondo e così via. Il socio vincitore dovrà sottoscrivere l’atto di assegnazione.
Nell’eventualità in cui non vi sia alcuna manifestazione di interesse a partecipare al 1° scrutinio da parte dei Soci ovvero in caso di rinuncia dell’unico vincitore, vengono indetti due ulteriori avvisi di assegnazione che verranno pubblicati sulla piattaforma web almeno 7 giorni prima della data in cui verranno effettuati.
- Il reddito annuo minimo da lavoro dipendente e da trattamento pensionistico risultante da Certificazione Unica dell’anno precedente alla presentazione della domanda ovvero, nel caso in cui non sia disponibile, dalle ultime buste paga, al fine di garantire il regolare adempimento degli obblighi derivanti dal rapporto sociale e mutualistici, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto sociale vine fissato per l’anno in corso nella misura di €. 35.000,00 annui lordi. Il Consiglio di Amministrazione provvederà ad adeguare con cadenza annuale il suddetto importo rivalutandolo in base agli indici ISTAT dei prezzi ai consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI). L’importo così determinato verrà pubblicato sulla piattaforma WEB di cui all’art. 5 bis dello Statuto sociale.
- L’atto di assegnazione dovrà specificare chiaramente i doveri ed i diritti del socio assegnatario dell’alloggio e precisamente:
– cognome e nome e generalità precise;
– data di ammissione a socio ed indicazione dell’impiego;
– data dello scrutinio dell’alloggio e riferimento al numero del relativo verbale;
– la dichiarazione di non essere titolare di diritti reali (piena proprietà, usufrutto, uso, abitazione) su immobili ad uso abitativo siti nel Comune di Torino;
– il numero dei vani;
– l’importo della quota di utilizzo all’atto dell’assegnazione e il relativo impegno di accettarne le modifiche in conformità dello Statuto;
– l’obbligo di accettare il riscaldamento centrale alle condizioni stabilite dall’art. 5 del presente Regolamento sociale;
– il divieto di subaffitto o di concedere a terzi l’utilizzo dell’alloggio
– il diritto di rimanere nell’alloggio, purché non perda la qualità di socio o venga meno agli impegni assunti;
– in caso di morte del socio dopo l’assegnazione dell’alloggio si applicano le disposizioni contenute nell’art. 13 dello Statuto;
– l’obbligo di lasciare libero l’alloggio entro sei mesi dal giorno in cui venissero a mancare le qualità specificate dallo Statuto e riguardanti i diritti ed i doveri dei soci;
– la perdita di qualsiasi diritto, nel caso di insolvenza od avvenuta radiazione, comporta l’obbligo, in questo caso, di lasciare libero l’alloggio nel termine che sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione;
– l’obbligo di prestare deposito di garanzia in conformità di quanto disposto dall’art. 8 del presente Regolamento;
5 Nel caso di rinuncia all’alloggio l’assegnatario dovrà darne preavviso a mezzo posta elettronica certificata ovvero, in assenza di domicilio digitale, con lettera raccomandata tre mesi prima.
Il socio che per qualsiasi ragione cessi di essere tale o che per radiazione od esclusione perda il diritto di occupare l’alloggio, dovrà sgombrarlo entro il termine massimo di mesi sei.
La stessa disposizione si applica agli eredi aventi diritti del socio.
- Qualora durante il periodo di occupazione dell’alloggio l’assegnatario divenisse divenisse titolare di diritti reali, (proprietà, usufrutto, uso, abitazione) su altri fabbricati ad uso abitativo ed utilizzabili direttamente, inscritti al Catasto Urbano del Comune di Torino, dovrà sgombrare dall’alloggio entro mesi sei.
- Gli alloggi della Cooperativa saranno assegnati in godimento per il solo esclusivo uso di abitazione, esclusa ogni altra destinazione.
- Negli alloggi, nelle scale e negli anditi è assolutamente proibito eseguire qualsiasi operazione che possa danneggiare i pavimenti, le pareti, i balconi e le porte.
- È consentita la detenzione di animali esclusivamente domestici all’interno delle unità immobiliari, purché: a) non rechino disturbo alla quiete, alla sicurezza o all’igiene del condominio; b) non costituiscano pericolo o molestia per gli altri condomini; c) siano rispettate le norme di legge vigenti.
Il proprietario o detentore dell’animale è responsabile di eventuali danni a persone, cose o parti comuni. In caso di reiterate segnalazioni documentate di disturbo, il sovrintendente, il CDA o l’assemblea potranno intimare la cessazione del comportamento lesivo e applicare le sanzioni previste dal presente regolamento, fatti salvi ulteriori rimedi di legge.
La violazione comporta:
– una sanzione pecuniaria fino a euro € 200 per ogni infrazione accertata;
– in caso di recidiva, un aumento della sanzione fino al massimo consentito dall’art. 70 disp. att. c.c.
La sanzione verrà applicata dal CDA e le somme saranno versate nel fondo spese ordinarie
10 È vietato recare in qualsiasi modo disturbo al vicinato. I balconi, le ringhiere e le parti visibili delle unità immobiliari devono essere mantenuti in buono stato di conservazione, sicurezza e decoro. Ogni Socio è tenuto a manutenzione ordinaria e straordinaria, imbiancatura e finiture secondo tabelle colori approvate dal Consiglio. Qualsiasi modifica visibile dall’esterno ( vetri, zanzariere, griglie) deve essere autorizzata dall’amministrazione. Le tende da sole sono ammesse esclusivamente nell’interno cortile, devono essere di colore verde, in buono stato. Devono essere sostituite quando rovinate, logore o con colore diventato difforme. Non sono ammesse tende di plastica. L’installazione di impianti di climatizzazione è consentita solo previa autorizzazione del CdA e nel rispetto delle norme vigenti.
- Non può essere apportato nei locali assegnati alcun cambiamento o innovazione alle condizioni dell’alloggio quali erano all’atto dell’assegnazione, senza il consenso scritto del Consiglio di Amministrazione. Qualora malgrado il divieto ciò accadesse, l’assegnatario dovrà sottostare a tutte le spese necessarie per l’immediato ripristino ed agli eventuali danni conseguenti.
Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenesse utile, potrà mantenere le innovazioni introdotte, ma per tale fatto non dovrà concedere in nessun caso alcun compenso per rifusione di spesa e per qualsiasi altro titolo.
- L’assegnazione di un alloggio in godimento non dà diritto di usare dei cortili. Per nessuna ragione quindi nessun membro della famiglia potrà trattenersi nei cortili. Tale divieto è esteso agli occupanti gli alloggi del piano terreno nonostante la diretta comunicazione dei loro alloggi coi cortili.
ART.3
RIPARAZIONI AGLI ALLOGGI ASSEGNATI
- 13. Le riparazioni delle parti non in comune sono a carico dell’assegnatario
ART.4
ACQUA POTABILE
- I Soci assegnatari dell’alloggio sono tenuti a rimborsare il prezzo dell’acqua consumata ed addebitata alla Cooperativa dall’Ente erogante con l’importo del nolo contatore.
ART.5
RISCALDAMENTO
- Il riscaldamento a termosifone funzionerà secondo le normative comunali.
La gestione sarà tenuta dal Consiglio di Amministrazione ed il relativo rendiconto sarà incluso nel bilancio sociale e comunicato agli interessati.
La relativa spesa sarà sostenuta dai soci assegnatari in base ai millesimi di riscaldamento: quota fissa + quota variabile deliberate dal Consiglio di amministrazione.
Il pagamento verrà fatto trimestralmente salvo conguaglio a chiusura esercizio.
ART. 6
ASCENSORI
- Gli ascensori sono destinati esclusivamente al trasporto di persone, salvo diverse indicazioni. È vietato uso improprio, trasporto di materiali pericolosi senza protezioni o comportamenti dannosi. I minori devono usarli sotto responsabilità di adulti. Costi di riparazione per danni da uso improprio saranno addebitati al Socio responsabile; se non identificabile, le spese saranno ripartite secondo i millesimi di cui alle apposite tabelle approvate dall’organo amministrativo.
ART.7
PAGAMENTO DELLA QUOTA DI UTILIZZO DEGLI IMMOBILI
- Il pagamento della quota di utilizzo dovrà essere corrisposto dai soci assegnatari a rate trimestrali anticipate, entro il 10 del mese, secondo le disposizioni emanate dal Consiglio di Amministrazione.
- Con la rata trimestrale del quota di utilizzo si dovranno pagare anche i 3 dodicesimi dell’importo annuale del riscaldamento a termosifone il cui ammontare annuo sarà indicato dal Consiglio di Amministrazione e le altre somme che eventualmente si dovessero pagare alla Cooperativa per qualsiasi motivo.
- Dopo il 10° giorno non festivo del mese, il socio assegnatario che non abbia pagato la quota di utilizzo corrisponderà una penale del quattro per cento sulla somma dovuta, senza pregiudizio degli altri provvedimenti che il Consiglio riterrà di adottare per la tutela degli interessi della Cooperativa.
- Il ritardo consuetudinario nel pagamento della quota di utilizzo entro i primi 10 giorni del mese darà diritto al Consiglio di dichiarare sciolto, per colpa dell’assegnatario, il relativo contratto e di adottare quei provvedimenti che riterrà del caso nell’interesse della Società.
- I soci non assegnatari non sono tenuti al pagamento della quota di assegnazione né a concorrere a qualsiasi spesa effettuata dalla Cooperativa per la manutenzione o innovazione degli stabili.
ART.8
GARANZIE
- Per il rimborso di eventuali danneggiamenti allo stabile, nonché ai fini dell’ultimo capoverso dell’art. 2 comma 11 del presente Regolamento, il Consiglio dovrà richiedere ai soci assegnatari od agli inquilini un deposito di garanzia la cui entità sarà ragguagliata ad un trimestre di quota di utilizzo, senza corresponsione di interessi.
- L’importo del deposito di garanzia dovrà di regola essere tenuto a completa disposizione dei depositanti. Potrà però il Consiglio, in casi eccezionali ed in special modo interessanti gli inquilini, usarlo in tutto o in parte con l’obbligo di ripristinarlo non appena cessato lo scopo e nel più breve termine possibile.
ART.9
RIPARAZIONI ALLO STABILE
- Il Consiglio di Amministrazione potrà sempre procedere a qualunque opera di riparazione, modificazione, restauro, abbellimento e miglioramento degli stabili, senza che gli occupanti gli alloggi possano fare opposizione o chiedere indennizzi di sorta per eventuali impedimenti, ingombri o temporanee diminuzioni di disponibilità di parte dei locali affittati o per qualsiasi altro titolo.
ART. 10
RESPONSABILITA’ DEGLI ASSEGNATARI
- Gli assegnatari sono personalmente responsabili in proprio di tutte le infrazioni che commettessero ai regolamenti urbani e delle eventuali contravvenzioni a cui avessero dato causa.
ART. 11
RECLAMI E DOMANDE
- Qualsiasi reclamo o domanda che gli assegnatari dovessero fare, dovrà essere rivolta per iscritto al Consiglio di Amministrazione, che giudicherà inappellabilmente.
ART. 12
DIRITTI DEI SOCI ASSEGNATARI DI ALLOGGI
- Il socio assegnatario di un alloggio ha diritto di concorrere alla assegnazione di un altro alloggio che sia o si renda libero.
Se l’alloggio diviene assegnato, continua a carico del socio l’obbligo di rispettare gli obblighi assunti per l’alloggio precedentemente da lui occupato, sino a quando non lo abbia reso libero.
I soci potranno richiedere lo scambio reciproco degli alloggi mediante presentazione di istanza, motivata e firmata da entrambi gli interessati, al Consiglio di Amministrazione, il quale, esaminato il ricorso, potrà, ove lo ritenga opportuno, autorizzare lo scambio stesso. Detta autorizzazione dovrà essere data per iscritto, ritenendosi come nulla e priva di valore ogni e qualunque autorizzazione verbale. Ove l’autorizzazione venga concessa, i richiedenti devono impegnarsi, mediante dichiarazione scritta, ad occupare il nuovo alloggio per la durata minima di due anni a partire dal giorno dello scambio, sotto pena, in difetto, della applicazione del comma c) art. 8 dello Statuto (con tutte le conseguenze del caso) e della perdita del deposito di garanzia (previsto dall’art. 7 del presente Regolamento).
ART. 13
FONDO STRAORDINARIO
- Il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dei risultati finanziari d’ogni bilancio, assegnerà una parte degli utili di gestione ad un fondo straordinario per le migliorie agli stabili e per nuove costruzioni.
ART. 14
SERVIZIO DI PULIZIA E MENUTANZIONE
- Gli addetti alla pulizia e manutenzione degli stabili saranno responsabili della regolare esecuzione delle disposizioni loro impartite dal CDA.
Essi avranno la responsabilità della buona custodia degli stabili, ne cureranno la perfetta nettezza e ne riferiranno sollecitamente alle persone designate dal Consiglio sugli eventuali inconvenienti che avessero a rilevare.
- Ogni mese riporteranno in apposito registro le indicazioni dei contatori generali e ne daranno comunicazione al membro del Consiglio che sarà loro indicato.
ART. 15
AZIONI ED OBBLIGAZIONI
- L’aspirante socio è tenuto a pagare in una unica soluzione la quota associativa imputata nella misura di €. 50,00 quale quota nominale di capitale sociale ed un importo ulteriore fissato dall’assemblea dei soci su proposta del Consiglio di Amministrazione a titolo di sovrapprezzo azioni destinata a riserva indivisibile del patrimonio della Cooperativa
- Le azioni potranno essere rimborsate, sotto l’osservanza delle disposizioni statutarie, su domanda degli interessati, previa analoga deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ai soci receduti, esclusi ed agli eredi dei soci defunti ai sensi degli artt. 9, 10 e 13 dello Statuto sociale. In caso di recesso esclusione o scioglimento del rapporto sociale non potrà essere restituita la quota di sovrapprezzo azioni in quanto destinata a riserva indivisibile del patrimonio della Cooperativa non rimborsabile.
33 Gli eredi di un socio defunto dovranno presentare i documenti necessari a comprova della legittimità della loro domanda di rimborso.
- Nessuna azione può essere ceduta.
ART. 16
ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- In applicazione dell’art. 25 dello Statuto Sociale, la elezione del Consiglio di Amministrazione sarà effettuata nel modo seguente: non appena fatta la votazione sarà stabilita la graduatoria per voti di tutti i candidati, in base alla quale saranno scelti gli undici Consiglieri. A parità di voti sarà eletto il Candidato più anziano di iscrizione alla Società.
ART. 17
ELEZIONE ALLE CARICHE
- Nella prima adunanza immediatamente successiva all’assemblea generale dalla quale venne eletto o completato, il Consiglio procede alla elezione delle cariche ed alla designazione del Consigliere anziano.
Tutti i componenti del Consiglio possono essere rieletti alle cariche precedentemente ricoperte.
ART. 18
COLLEGIO DI PRESIDENZA
- Il Presidente, il Vice Presidente, il Consigliere anziano ed i due Sovrintendenti formeranno il Collegio di Presidenza.
- Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società e la firma sociale. Nel caso di malattia, assenza o congedo, viene sostituito dal Vice Presidente o dal Consigliere anziano.
- I Consiglieri sovrintendenti sono così ripartiti:
- a) Consigliere sovrintendente alla manutenzione degli stabili, agli affari generali ed al riscaldamento;
- b) Consigliere sovrintendente alla ragioneria e cassa.
40 Il Consigliere per la manutenzione stabili, agli affari generali ed al riscaldamento sovrintende: alla ammissione dei soci, esclusioni e radiazioni, curando la esatta compilazione del libro dei soci;
ai lavori di qualunque genere occorrenti per gli impianti, proponendo per i lavori straordinari le opportune proposte;
all’assegnazione degli alloggi sorvegliandone i sorteggi e provvedendo per tutti gli atti relativi;
alle pratiche inerenti alla convocazione delle assemblee e del Consiglio di Amministrazione ed a tutte le altre pratiche riflettenti l’andamento generale della Società che non abbiano riferimento con la ragioneria e la cassa..
Sovrintende a tutto quanto riguarda il riscaldamento centrale, proponendo l’assunzione del personale addetto a questo servizio e ne vigila l’operato.
- Il Consigliere per la ragioneria e cassa sovrintende:
alla esatta tenuta dei registri contabili e amministrativi previsti dalla legge e di quelli ausiliari che siano necessari e che saranno deliberati dal Consiglio ed alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi; all’emissione dei mandati di pagamento e di riscossione;
alla compilazione delle situazioni dei conti e di cassa, da presentarsi trimestralmente al Consiglio;
alle pratiche finanziarie riguardanti l’ammissione e la esclusione dei soci, l’emissione delle azioni, le variazioni del capitale azionario ed alla tenuta dei libri relativi;
alla gestione contabile e finanziaria del riscaldamento dei fabbricati con relativa ripartizione della spesa;
ha inoltre la funzione di segretario dell’assemblea e del Consiglio, redigendone i relativi verbali.
- Ogni anno il Consiglio potrà designare un consigliere inquilino che avrà l’incarico di coadiuvare il sovrintendente agli affari generali nello speciale servizio del riscaldamento.
- I sovrintendenti esplicheranno le loro mansioni in conformità dei deliberati del collegio di Presidenza al quale dovranno comunicare i loro rilievi e le eventuali proposte per lavori straordinari.
- Il Collegio di Presidenza ha la direzione generale degli affari della Società. Deve provvedere per mezzo dei sovrintendenti alla sorveglianza dei diversi servizi per l’esatta osservanza dello Statuto e dei regolamenti sociali e per l’esecuzione dei deliberati del Consiglio di Amministrazione. Raccoglie e coordina le osservazioni e le proposte dei sovrintendenti, sia ordinarie che straordinarie, quelle dei Consiglieri ed eventualmente quelle dei soci, ne elabora i progetti e li presenta all’esame del Consiglio.
Provvede agli incassi ed ai relativi pagamenti in conformità del bilancio preventivo approvato dal Consiglio.
Coordina la relazione annuale da approvarsi dal Consiglio e dalla Assemblea, provvede nei casi di urgenza riferendo al Consiglio e vigila sul servizio del contabile cassiere.
ART. 19
DEL CONSIGLIO
- Il Consiglio è l’amministratore dei beni sociali ed i Consiglieri oltre ai doveri specificati dal Codice Civile hanno quelli stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento sociale.
- I Consiglieri hanno l’obbligo di intervenire alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e di presenziare a tutte le assemblee dei soci. Venendo a conoscenza di fatti che riguardino il funzionamento della Cooperativa e che possano, a loro giudizio, nuocere agli interessi generali degli associati, dovranno farne partecipe il Consiglio alla prima adunanza. Possono chiedere ed ottenere la convocazione del Consiglio di Amministrazione facendone motivata domanda scritta al Presidente od a chi per esso.
- I verbali del Consiglio dovranno riprodurre fedelmente le discussioni e le varie deliberazioni in modo che da essi risulti, sia pure succintamente, tutta la vita sociale della Cooperativa.
ART. 20
DEI BILANCI
- Il Consiglio dovrà approvare nel mese di Luglio di ogni anno il bilancio.
- Il bilancio consuntivo dovrà essere redatto in modo che risultino il capitale sociale realmente versato, le riserve, le somme pagate per ammortamenti e mutui e la dimostrazione con evidenza e verità degli utili realmente conseguiti e delle perdite sofferte.
ART. 21
SINDACI
- Il collegio sindacale è sostituito da un professionista revisore dei conti iscritto all’albo.
ART. 22
CONTABILE CASSIERE
- E’ nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è agli ordini del Collegio di Presidenza.
Presterà la cauzione che sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione. Sarà ammesso in servizio secondo il contratto di lavoro concordato all’atto dell’assunzione all’impiego. Le sue attribuzioni sono in genere: la corrispondenza della Società, la esatta tenuta dei libri contabili ed amministrativi, la compilazione dei mandati, dei bilanci, delle azioni, ecc., secondo le istruzioni dei componenti il Collegio di Presidenza. Inoltre eseguirà gli incassi, i pagamenti ed i depositi previa approvazione firmata dal Consigliere sovrintendente alla ragioneria e cassa.
ART. 23
BANDIERA
- La bandiera nazionale potrà essere esposta alla sede sociale in tutte le ricorrenze festive e tutte le volte che lo delibererà il Collegio di Presidenza. Il labaro sociale rappresenta simbolicamente la Società e deve essere presente a tutte le manifestazioni sociali.
Dovendo prendere parte a manifestazioni Nazionali o di categoria o in qualsiasi occasione dovendo essere trasportato fuori della sede sociale, dovrà sempre essere scortato da due membri del Consiglio o da due soci espressamente delegati dal Presidente.
Sarà doveroso l’intervento della rappresentanza sociale ai funerali dei soci, purché le famiglie ne diano comunicazione in tempo utile.
