Statuto Sociale

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1 Costituzione – denominazione – sede

E’ costituita la società cooperativa edilizia a proprietà indivisa denominata “Società cooperativa torinese per le case degli impiegati”.

La Cooperativa ha sede nel Comune di Torino.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell’organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

La Cooperativa potrà aderire ad associazioni di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo, nonché a consorzi, società, enti, associazioni ed altre organizzazioni per meglio raggiungere i propri scopi sociali.

Art. 2 – Durata

La Cooperativa ha durata fino al 30 Giugno 2100 ma potrà essere prorogata, anche prima della suddetta scadenza o sciolta anticipatamente con deliberazione dell’assemblea dei soci.

TITOLO II

SCOPO- OGGETTO

Art. 3- Scopo mutualistico

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata, intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità stessa applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed affermazione è impegnata ed ha come scopo quello di:

– costruire ed assegnare ai soci, a titolo di godimento, case di abitazione e relative pertinenze ed accessori, nell’ambito di quanto previsto dalle vigenti leggi in materia, con particolare riferimento al settore dell’edilizia abitativa e dell’edilizia di tipo economico popolare.

E’ vietata la cessione in proprietà degli alloggi costruiti usufruendo di finanziamenti pubblici.

In deroga al divieto di cessione di cui sopra, ai sensi dell’art. 18 della legge 17 febbraio 1992 n. 179, gli alloggi già realizzati con agevolazioni pubbliche, concorrendo il consenso dei soci espresso ai sensi della citata legge ed ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla legge stessa, potranno essere assegnati ai soci in proprietà individuale. La Cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 4- Oggetto sociale

Considerata l’attività mutualistica della Società, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la Cooperativa ha come oggetto:

– costruire alloggi, locali di abitazione e relativi accessori – sia direttamente, in economia, che concedendo appalti – per assegnarli a titolo di godimento ai propri soci; acquistare aree od acquisire il diritto di superficie sulle stesse; ricevere aree in assegnazione dai Comuni e/o da altri Enti per realizzare interventi costruttivi; acquistare case già costruite per demolirle ed utilizzarne il suolo di risulta o per ristrutturarle.

E’ consentito alla società di costruire al piano terra dei fabbricati e nel sottosuolo, locali destinati ad uso diverso dalla abitazione.

Tali locali, non destinati ad uso di abitazione, potranno essere venduti o concessi in affitto, anche a non soci, sotto l’osservanza degli articoli 8 e 9 del T.U. 28 aprile 1938 n. 1165 e successive modificazioni.

La Cooperativa potrà altresì partecipare alla formazione ed attuazione di programmi edificatori integrati, di risanamento delle parti comuni dei fabbricati nonché alla realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie.

La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché tra l’altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

– assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all’attività sociale, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

– promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell’accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all’uopo le necessarie garanzie e fideiussioni;

– contrarre mutui passivi; concedere avalli cambiari, fideiussioni, ipoteche ed ogni altra garanzia, sotto qualsiasi forma per facilitare l’ottenimento del credito per le proprie esigenze ed in particolare per finanziare la costruzione e/o il risanamento di locali di abitazione e loro pertinenze;

– avvalersi dei contributi e provvidenze previsti da disposizioni di legge vigenti al momento della richiesta, da parte dello Stato, delle Regioni e di ogni altro Ente o persona giuridica;

– ricorrere ai finanziamenti concessi dagli Istituti di credito edilizio o di altri soggetti che per legge possono erogare finanziamenti e ciò indipendentemente dall’eventuale ottenimento di contributi pubblici od a matrice pubblica;

– istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l’osservanza dell’art. 12 legge 127/71, dell’art. 11 legge 385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera C ICR del 3.3.94 e successive norme di attuazione ed applicative.

Con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio, della sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell’art. 18 della legge n. 216/74 e successive modificazioni, delle attività di cui alla legge n. 1/91 e n. 197/91 e successive modificazioni e di ogni altra operazione comunque vietata dalle vigenti e future disposizioni di legge.

Ai fini di cui sopra la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

– che il socio ed i famigliari conviventi non siano titolari di diritti reali (piena proprietà, usufrutto, uso, abitazione) su immobili  ad uso abitativo site nel Comune di Torino; è ammessa la proprietà di immobili pro quota indivisa qualora il socio o i famigliari conviventi non possano averne la piena disponibilità e l’immobile non sia utilizzabile direttamente;

– essere impiegati di pubbliche o private amministrazioni, anche a riposo che godano di una pensione da lavoro dipendente;

– essere interessati al servizio di assegnazione abitativa fornito dalla cooperativa;

– essere in possesso dei requisiti che regolano il funzionamento delle Cooperative edilizie di abitazione e, in particolare, qualora la cooperativa dovesse usufruire delle agevolazioni previste dalle disposizioni vigenti in tema di edilizia popolare ed economica, possedere i requisiti richiesti da dette disposizioni per usufruire delle agevolazioni in esse previste;

– non essere interdetti, inabilitati e/o avere interessi contrastanti con la Cooperativa;

– essere cittadini italiani o stranieri, nel rispetto degli eventuali limiti stabiliti dalla legge, aventi piena capacità di agire, che condividano gli scopi della Società ed intendono fruire dei servizi prestati dalla cooperativa;

–  dimostrare di essere  in possesso di un redditto annuo da lavoro dipendente o di un trattamento pensionistico da lavoro dipendente tale da garantire il regolare adempimento degli obblighi derivanti dal rapporto sociale e mutualistici  e comunque in misura non inferiore a quello determinato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2 paragrafo 3 del Regolamento sociale.   – Il requisito di capacità finanziaria di cui al presente articolo si applica esclusivamente ai Soci iscritti successivamente all’entrata in vigore del presente aggiornamento statutario.

Art. 5 bis (Comunicazioni sociali)

Le comunicazioni istituzionali tra la Cooperativa ed i soci avvengono mediante posta elettronica certificata ovvero, nel caso in cui il socio non disponga di domicilio digitale, a mezzo di raccomandata R.R.

Al fine di garantire una completa, trasparente e non discriminatoria informazione sullo scopo mutualistico e sulla attività sociale della Cooperativa Viene istituita una piattaforma web accessibile a chiunque vi abbia interesse nella quale vengono pubblicate le seguenti informazioni:

– scopo e attività della cooperativa;

– requisiti e modalità di presentazione delle domande di ammissione a socio;

– statuto e regolamento;

– avvisi di alloggi disponibili per l’assegnazione;

– convocazione delle assemblee dei soci;

La piattaforma prevede un’area riservata accessibile ai soli soci, mediante credenziali, contenente:

– informazioni sui soci;

– verbali delle assemblee dei soci;

– verbali delle assemblee del Consiglio di Amministrazione;

– verbali di assegnazione degli alloggi.

I verbali delle procedure mutualistiche devono contenere, l’indicazione dei partecipanti, i criteri adottati per il procedimento e gli esiti delle procedure.

Tutti i moduli, comunicazioni e documenti relativi all’assegnazione degli alloggi saranno consultabili e scaricabili dal portale della Cooperativa.

Art.6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio,  dovrà inoltrare all’organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

  1. a) l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, cittadinanza e composizione del nucleo famigliare;
  2. b) l’indicazione specifica attestante l’esistenza dei requisiti di cui all’art.5 nonché degli elementi indicativi dell’interesse a partecipare agli scopi della Società;
  3. c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto ed i regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

L’organo amministrativo, accertata l’esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L’Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto

della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l’ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

  1. a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall’Organo amministrativo :

– del capitale sottoscritto;

– dell’eventuale costo fissato dall’Organo amministrativo, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

– del sovrapprezzo eventualmente determinato dall’assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori destinato a riserva indivisibile del patrimonio netto della Cooperativa, non rimborsabile in caso di recesso, esclusione o scioglimento del rapporto sociale;

  1. b) all’osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
  2. c) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società;
  3. d) a versare gli importi in conto finanziamento spese e/o interventi costruttivi nei tempi fissati dagli organi sociali.

I soci assegnatari sono altresì obbligati :

1) a non apportare varianti e modifiche ai locali in godimento senza previa autorizzazione scritta dell’organo amministrativo;

2) a mantenere la destinazione d’uso ed a non locare in tutto o in parte l’abitazione assegnata;

3) a versare trimestralmente alla cooperativa la quota di utilizzo dell’alloggio assegnato; il mancato versamento della la quota di utilizzo comporta l’esclusione del socio dalla cooperativa con la conseguente perdita del diritto all’assegnazione. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo tre giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi a mezzo di posta elettronica certificata ovvero, qualora il socio non sia in possesso di domicilio digitale, con lettera raccomandata R.R. alla Cooperativa.

4) a mantenere per tutta la durata dell’assegnazione la residenza anagrafica e la dimora abituale nell’alloggio assegnato.

Art.8 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art.9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio :

  1. a) che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
  2. b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. La domanda di recesso deve essere comunicata a mezzo di posta elettronica certificata ovvero, qualora il socio non sia in possesso di domicilio digitale, con lettera raccomandata R.R. alla Cooperativa. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo. Tuttavia, l’Organo amministrativo potrà, su richiesta dell’interessato, far decorrere l’effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 10 (Esclusione)

L’esclusione può essere deliberata dall’Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

  1. a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l’ammissione;
  2. b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che riguardino il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  3. c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell’Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
  4. d) che, previa intimazione da parte dell’Organo amministrativo con termine di almeno trenta giorni, non adempia al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo, ed in particolare si renda moroso nel pagamento della quota di utilizzo dell’immobile assegnato;
  5. e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa o comunque pregiudizievole per gli interessi della stessa;
  6. f) qualora si renda irreperibile, decorsi 3 anni dalla cancellazione dell’anagrafe dello Stato Civile;
  7. g) che abbia riportato condanne o commesso azioni disonorevoli;
  8. h) che abbia danneggiato gli stabili, che dia molestia agli altri inquilini, che non usi il dovuto rispetto al decoro e alla moralità della Cooperativa Sociale.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti;

L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 11 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari a mezzo di posta elettronica certificata ovvero, qualora il socio non sia in possesso di domicilio digitale, con lettera raccomandata R.R..

Art. 12 (Liquidazione delle quote)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamente liberate, sulla base del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all’importo effettivamente versato.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall’approvazione del bilancio stesso.

Art. 13 (Morte del socio)

In caso di morte del socio dopo l’assegnazione dell’alloggio subentrano nella qualità di nuovo socio e di assegnatario, il coniuge superstite, ovvero il coniuge separato con figli conviventi, al quale sia stata assegnato l’alloggio del socio defunto a seguito di Sentenza passata in giudicato.

In mancanza del coniuge, uguale diritto è riservato ai figli, ai conviventi more uxorio ed agli altri componenti del nucleo famigliare, purché conviventi alla data del decesso e purché in possesso dei requisiti in vigore per l’assegnazione degli alloggi.

La convivenza alla data del decesso deve essere iniziata da almeno due anni ed essere documentata da apposita certificazione anagrafica.

Gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate con le modalità di cui al precedente art. 12.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell’Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell’art. 10, lettere a) b), c), d) e), f), g), h), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell’eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra. Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all’art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l’insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 15 Patrimonio Sociale

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

  1. a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dalle azioni dei soci cooperatori del valore nominale di euro 50 (cinquanta) ciascuna. Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge;
  2. b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all’art. 17 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci defunti;
  3. c) dall’eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci a tale titolo;
  4. d) dalla riserva straordinaria;
  5. e) da ogni altra riserva costituita dall’Assemblea e/o prevista per legge.

E’ vietata la distribuzione delle riserve tra i soci cooperatori durante la vita sociale e all’atto dello scioglimento della Società.

Art. 16 – Caratteristiche delle azioni dei soci cooperatori – Vincoli sulle stesse e loro alienazione.

La società ha facoltà di non emettere titoli azionari ai sensi dell’art. 2346, comma 1. Le azioni dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società

Art. 17 – Bilancio di esercizio – Destinazione degli utili.

L’esercizio sociale si chiude il 30 giugno di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l’Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge.

Il bilancio deve essere presentato all’assemblea per l’approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di 180 giorni nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società, da segnalarsi dagli Amministratori nella relazione sulla gestione. L’Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

  1. a) a riserva legale nella misura non inferiore a quanto stabilito dalla legge;
  2. b) ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura e con le modalità fissate dalla legge;
  3. c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall’art 7 della legge n. 59/92;
  4. d) la restante parte a riserva straordinaria.

L’Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, sotto l’osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di quanto previsto al riguardo dal presente statuto.

Art. 18 – Ristorni

L’Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può destinare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell’attività mutualistica.

L’assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

– erogazione diretta, mediante restituzione ai soci di parte del prezzo dei beni o servizi;

– erogazione indiretta, mediante attribuzione di sconti o altri benefici (nel rispetto delle normative fiscali vigenti) su ulteriori beni o servizi;

– emissione di nuove azioni di capitale.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Art. 19-Organi

Sono organi della Società:

  1. a) l’Assemblea dei soci;
  2. b) il Consiglio di amministrazione;
  3. c) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Art. 20 – Assemblee

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La convocazione dell’Assemblea è effettuata dal Consiglio di Amministrazione, pubblicata mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e sulla piattaforma web e almeno 15 giorni prima dell’adunanza e come di consueto mediante affissione sulle bacheche ubicate negli androni delle scale dell’edificio e nell’Ufficio dell’amministrazione. Ai soci non assegnatari, verrà inviato apposito avviso dell’avvenuta pubblicazione della convocazione dell’assemblea, mediante messaggio di posta elettronica ovvero con altri mezzi tecnologici adeguati.

L’avviso deve contenere l’ordine del giorno, il luogo – presso la sede sociale o altrove, purché in Italia – la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell’adempimento delle suddette formalità, l’Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia in tale caso ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno nei termini indicati dal precedente art. 17.

L’Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l’Organo amministrativo lo ritenga necessario, ovvero quando ne è fatta richiesta dal Collegio Sindacale, se nominato, o da tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci e nella domanda scritta agli Amministratori sono indicati gli argomenti da trattare.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre quindici giorni dalla data della richiesta; qualora il Consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall’organo di controllo, se nominato.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 21 – Competenze dell’Assemblea L’Assemblea ordinaria:

1) approva il bilancio e destina gli utili deliberando altresì sull’eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell’art. 18 del presente statuto;

2) procede alla nomina delle cariche sociali;

3) procede alla eventuale nomina del soggetto deputato al controllo contabile, ove richiesto; 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;

5) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

6) approva i regolamenti interni, con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria;

7) delibera sull’adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;

8) delibera sul valore del sovrapprezzo azioni su proposta degli amministratori.

9)delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

L’Assemblea straordinaria delibera:

– sulle modificazioni dello statuto;

– sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;

– su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 22 – Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti, in proprio o per delega, tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.

Restano comunque salve le disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Le deliberazioni dell’assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio. Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto da un Notaio.

Art. 23 – Votazioni – Diritto di voto – Rappresentanza in assemblea

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell’Assemblea.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nel pagamento della quota di utilizzo o di altre somme comunque dovute alla società.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l’ammontare della sua partecipazione. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, fermi i limiti ed i divieti di legge. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 24 – Presidenza dell’Assemblea

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice presidente, ove nominato, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall’Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

L’assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 25 – Consiglio di amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a undici, eletti dall’Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L’amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, fermo restando che la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione deve essere scelta tra i soci cooperatori.

Qualora un membro del Consiglio di Amministrazione non partecipi ad almeno tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificati motivi,

decade dalla carica.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente, se questi non sono nominati dall’assemblea.”

Art. 26- Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all’Assemblea dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall’art 2381, comma 4 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Ogni tre mesi gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, se nominato sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue eventuali controllate.

Art. 27 Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori o dal Collegio Sindacale, ove nominato.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso inviato – a mezzo lettera, fax, posta elettronica o altra modalità comunque idonea a garantire la prova dell’avvenuto ricevimento – almeno 5 giorni prima dell’adunanza o, nei casi urgenti in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi, ove nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell’Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti.

Art. 28- Sostituzione degli amministratori

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall’art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l’Assemblea deve essere convocata d’urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 29 – Compensi agli Amministratori

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell’esercizio delle loro mansioni.

Spetta all’assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 30 – Rappresentanza

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza od impedimento del Presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell’Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti.

Hanno altresì la rappresentanza della cooperativa gli amministratori delegati, ove nominati, nei limiti delle materie loro delegate.

Art. 31 – Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o per scelta volontaria dell’Assemblea, è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, eletti, tra i soggetti aventi i prescritti requisiti di legge, dall’assemblea dei soci, la quale provvede pure alla nomina del Presidente del Collegio. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall’Assemblea all’atto della nomina, per l’intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale ha tutti i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis c.c..

Il controllo legale dei conti sulla società è esercitato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell’apposito registro, salvo che, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 2409-bis, ultimo comma c.c, l’assemblea non affidi detto controllo al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato ed i suoi componenti abbiano i prescritti requisiti di legge.

TITOLO VI

CONTROVERSIE

Art. 32 – Foro competente

Per tutte le controversie insorgenti nei confronti della Cooperativa

competente a decidere è il Foro di Torino.”

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 33 – Scioglimento della società

La società si scioglie nei casi e con le modalità previste dalla legge.

In caso di scioglimento della società, l’assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinando:

– il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori;

– a quali di essi spetta la rappresentanza della società;

– i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

– i poteri spettanti ai liquidatori.

Art. 34- Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l’intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

– a rimborso del capitale sociale dei soci cooperatori e dei dividendi eventualmente maturati a loro favore;

– ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Trattandosi di cooperativa a proprietà indivisa che ha per oggetto l’assegnazione di alloggi in godimento, in caso di scioglimento o di liquidazione della società gli alloggi costruiti o in fase di costruzione saranno trasferiti all’ A.T.C. territorialmente competente.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 35 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell’attività mutualistica – con particolare riferimento ai criteri e alle modalità di assegnazione delle abitazioni ai soci e la determinazione della quota di utilizzo degli alloggi assegnati – l’Organo amministrativo potrà elaborare apposito regolamento sottoponendolo successivamente all’approvazione dell’Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche societarie. Nel regolamento potranno altresì essere stabiliti i poteri del direttore, se nominato, l’ordinamento e le mansioni delle commissioni di lavoro e degli organismi tecnici, se ed in quanto costituiti.

Art. 36 (Caratteristiche ed uso delle abitazioni)

Le abitazioni che costituiscono l’attuale patrimonio immobiliare della Cooperativa non potranno essere oggetto di cessione o di vendita, né potrà essere modificata la destinazione di uso residenziale attualmente in essere.

Eventuali abitazioni che la cooperativa progetterà e costruirà debbono rispondere ai requisiti stabiliti dalla vigente legislazione in materia di edilizia economica e popolare.

Art. 37 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 38 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente, nonché le leggi sull’edilizia popolare ed economica e le leggi speciali in materia di edilizia abitativa.

Per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile contenente la “disciplina delle società cooperative”, a norma dell’art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.